Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 78 del 1976
Massime (1)
Massima n. 8273
- Diritto di difesa
- Edilizia
- Legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, secondo comma
- Ingegnere capo del genio civile
- Qualità di ufficiale di polizia giudiziaria
- Facoltà di effettuare ulteriori accertamenti di carattere tecnico
- Non è violato il diritto di difesa
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, l. 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui non prevede, in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica, che agli accertamenti di carattere tecnico disposti dall'ingegnere capo del genio civile, assista il difensore dell'imputato, in quanto identica questione, proposta nei medesimi termini, è stata già ritenuta infondata con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974 sul rilievo che al caso, in base ai principi, risultano applicabili le norme che assicurano le garanzie di difesa. Cfr.: ord. nn. 294 del 1974 e 77 del 1975.
Norme impugnate
- art. 29, comma 2, legge 25 novembre 1962, n. 1684
Parametri
- art. 24 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche), promossi con ordinanze emesse il 23 febbraio 1974 dal pretore di San Demetrio Corone nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Rastrelli Vincenzo e di Pignataro Caterina, iscritte ai nn. 383 e 395 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975 e n. 288 del 29 ottobre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
punto 1
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui non prevede, in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica, che agli accertamenti di carattere tecnico disposti dall'ingegnere capo del genio civile assista il difensore dell'imputato, con riferimento all'art. 24 della Costituzione;
che nei giudizi dinanzi a questa Corte non v'è stata costituzione di parti né è intervenuto il Presidente del Consglio dei ministri;
che i giudizi possono essere riuniti.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale perché al caso, in base ai principi, risultano applicabili le norme che assicurano le garanzie di difesa, e che, con ordinanze nn. 294 del 27 dicembre 1974 e 77 del 25 marzo 1975, ha dichiarato manifestamente infondata la stessa questione proposta nei medesimi termini da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, con riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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