Sez. 2, Sentenza n. 4017 del 17/12/1968 (Rv. 337615 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA ED ENTI VARI - PREVIDENZA MARINARA - RISCATTO COLLETTIVO DEI PERIODI DI NAVIGAZIONE SU NAVI BATTENTI BANDIERA STRANIERA - RICONDUZIONE DEL RAPPORTO NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - INIDONEITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA ED ENTI VARI - PREVIDENZA MARINARA - RISCATTO COLLETTIVO DEI PERIODI DI NAVIGAZIONE SU NAVI BATTENTI BANDIERA STRANIERA - RICONDUZIONE DEL RAPPORTO NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - INIDONEITA.*
Le condizioni richieste per la configurabilita dei rapporti sottoposti all'Assicurazione obbligatoria e per il loro concreto assoggettamento alle relative Disposizioni legislative possono essere stabilite soltanto dalla legge, con norme che, avendo contenuto pubblicistico, sfuggono, quanto ai limiti ed all'estensione della loro operativita, alla disponibilita dei soggetti del rapporto assicurativo. Conseguentemente, la prassi del cd riscatto collettivo, invalsa da anni nei rapporti che, nell'interesse dei marittimi italiani, intercorrono tra gli istituti previdenziali nazionali e gli armatori stranieri (autorizzazione al versamento periodico dei contributi occorrenti per il riscatto, nella misura prevista per l'Assicurazione obbligatoria dei marittimi imbarcati su navi italiane, man mano che vengono a maturare i corrispondenti periodi di navigazione, nei modi e termini preventivamente indicati dall' istituto assicuratore), non e idonea da sola a ricondurre il rapporto nello schema di quello di Assicurazione obbligatoria, con correlativa estensione dell'ambito di applicazione dello istituto della Assicurazione obbligatoria della gente di mare, al di la dei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia.*
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1919 num. 1996 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)