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Sez. L, Sentenza n. 10941 del 21/10/1995 (Rv. 494306 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Marittimi italiani imbarcati su navi straniere - Assicurazione "ex lege" n. 658 del 1967 - Carattere facoltativo - Versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e morte sia presso l'assicurazione obbligatoria dello Stato d'iscrizione della nave straniera, sia presso quella facoltativa italiana - Ripetibilità di questi ultimi - Esclusione - Disciplina comunitaria - Compatibilità.
Stato
decisa il 1995-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494306-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA

L'assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere, prevista (prima dell'entrata in vigore della legge n. 413 del 1984) dagli artt. 35 e 36 della legge 27 luglio 1967 n. 658 sul "riordinamento della previdenza marinara", è una assicurazione facoltativa avente effetti assimilati a quelli dell'assicurazione obbligatoria, e costituisce un'ipotesi nettamente distinta da quella della prosecuzione volontaria della contribuzione prevista dall'art. 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432. Conseguentemente, nel caso in cui a favore di un marittimo italiano imbarcato su nave battente bandiera di altro paese della Comunità economica europea (C.E.E.) siano stati versati i contributi per i rischi di invalidità, vecchiaia, e morte (prestazioni a favore dei superstiti) sia presso l'assicurazione obbligatoria dello Stato d'iscrizione della nave - in armonia con le previsioni dell'art. 13 del regolamento C.E.E..n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 in materia di regimi di sicurezza sociale a favore di lavoratori che si spostano all'interno della Comunità -, sia presso la indicata assicurazione facoltativa italiana (in base ad iscrizione richiesta - come necessario - dal marittimo, anche se - come nella specie - mediante pagamenti a cura dell'armatore, in attuazione di un trattamento di maggior favore), i pagamenti relativi a quest'ultima contribuzione non possono ritenersi privi di causa ed essere oggetto di azione di ripetizione (nella specie da parte dell'armatore) per incompatibilità tra prosecuzione volontaria e iscrizione ad assicurazioni obbligatorie. Allo stesso scopo neanche può invocarsi la disciplina comunitaria, in quanto, da un lato, l'art. 15 del citato regolamento deroga, in caso di "assicurazione volontaria o facoltativa continuata", al principio, posto dall'art. 13, secondo cui "il lavoratore è soggetto alla legislazione di un solo stato membro", e ammette, per "invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)", il concorso dell'assicurazione facoltativa presso uno Stato con quella obbligatoria presso un altro, sempreché il cumulo sia espressamente o implicitamente consentito nel primo Stato e, dall'altro, la legislazione italiana (art. 36 della legge n. 658/1967) consente il cumulo, nel caso di preventiva liquidazione della pensione interna, anche se gli stessi periodi di navigazione danno luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1967 num. 658 art. 35, Legge 27/07/1967 num. 658 art. 36, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 5 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 13, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 15, Legge 26/07/1984 num. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)