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Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 13/07/1971 (Rv. 353103 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - DI LIBERALITA (DONAZIONI) - PRESUNZIONE DI LIBERALITA DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI FRA PARENTI - PROVA CONTRARIA - OGGETTO - ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI, PRIMA DELL'ACQUISTO, A FAVORE DEL COMPRATORE E DA QUESTI GIRATI ALL'ALIENANTE - EFFICACIA PROBATORIA - ASSEGNO BANCARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353103-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - DI LIBERALITA (DONAZIONI) - PRESUNZIONE DI LIBERALITA DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI FRA PARENTI - PROVA CONTRARIA - OGGETTO - ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI, PRIMA DELL'ACQUISTO, A FAVORE DEL COMPRATORE E DA QUESTI GIRATI ALL'ALIENANTE - EFFICACIA PROBATORIA - ASSEGNO BANCARIO - IRRILEVANZA.*

La presunzione di liberalita stabilita dall'art 5 del dllt 8 marzo 1945, n 90, puo essere vinta soltanto dalla prova, da fornirsi mediante un atto anteriore di data certa, della disponibilita, nel patrimonio dell'acquirente del bene, di una somma corrispondente al prezzo pattuito nonche dalla prova del pagamento effettivo del prezzo, al momento dell'acquisto, risultante dall'atto presentato per la registrazione. La prova idonea a superare la presunzione legale di gratuita del trasferimento deve, quindi, essere duplice, dovendo, da un lato, riguardare la possibilita dell'acquirente di disporre della somma necessaria a coprire il prezzo di acquisto e, dall'altro, dovendo dimostrare l'effettivo impiego della detta somma nel pagamento del prezzo. Ove sia dimostrata la disponibilita della somma, in un momento anteriore all'atto di acquisto, nel patrimonio del compratore, in modo che sia escluso che il venditore abbia posto a disposizione dell'acquirente il danaro necessario a pagare il prezzo, puo esservi un pagamento differitò ma la disponibilita della somma da parte del compratore deve essere anteriore all'atto di acquisto o, quanto meno, contestuale. Conseguentemente, la presunzione di gratuita dell'acquisto, mentre puo essere vinta dall'esibizione di assegni circolari emessi da una banca, prima dell'atto di acquisto, all'ordine del compratore e da questi girati al venditore, non puo essere superata dall'esibizione di un assegno bancario, tanto piu quando sia stato emesso senza la corrispondente provvista ed ancorche sia stato pagato dalla banca trattaria.*

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)