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Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 14/07/1976 (Rv. 381494 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI LIBERALITA NELLE VENDITE FRA PARENTI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - PROVENIENZA DEL PREZZO - ESTREMI - PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNI - PAGAMENTO CON ASSEGNI CIRCOLARI - IDONEITA - CONDIZIONI - PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1976-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381494-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI LIBERALITA NELLE VENDITE FRA PARENTI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - PROVENIENZA DEL PREZZO - ESTREMI - PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNI - PAGAMENTO CON ASSEGNI CIRCOLARI - IDONEITA - CONDIZIONI - PAGAMENTI CON ASSEGNI BANCARI - INSUFFICIENZA.*

La prova richiesta per vincere la presunzione di liberalita prevista dall'art 5 del dllt 8 marzo 1945 n 90, in tema di alienazione di immobili fra parenti entro il terzo grado, deve riguardare la provenienza del prezzo dal patrimonio dell'acquirente, nel senso che debbono essere dimostrati sia la disponibilita della somma da parte dell'acquirente medesimo, sia l'impiego di essa nel pagamento del prezzo, mentre non e richiesta anche l'ulteriore prova del modo in cui il danaro e entrato nel patrimonio dell'acquirente. Per quanto riguarda i pagamenti eseguiti mediante assegni, la presunzione di cui sopra puo ritenersi superata allorche il pagamento del prezzo sia stato eseguito mediante assegni circolari emessi da una banca all'ordine dell'acquirente, mentre non e superata allorche si tratti di assegni bancari, ai quali non puo essere attribuito eguale valore probatorio circa la certezza della disponibilita della somma da parte dell'emittente o girante. Quanto al modo in cui deve risultare che l'acquirente ha pagato con assegni circolari gia emessi al momento della stipula dell'atto, e sufficiente che tanto risulti da una indicazione specifica dei titoli stessi nell'atto di acquisto, il che e possibile anche in caso di indicazione contenuta in una scrittura privata autenticata, perche i titoli ivi menzionati devono considerarsi di data anteriore o coeva all'autentica notarile fino a prova contraria da darsi dall'amministrazione e non essendo richiesto dalla legge che il notaio attesti di aver visto i titoli all'uopo utilizzati. (V 2675/75; (V 4096/74, mass n 372718; (V 1745/74, mass nn 369912 e 369913; (V 2567/73, mass n 366022; (V 3126/72, mass n 360907; (V 2267/71, mass n 353103; (V 1364/71, mass n 351601).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)