Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 23 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14600
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f)
- Redditi di lavoro dei minori
- Cumulo con quelli dei genitori
- Mancata esclusione
- Ordinanza del giudice a quo
- Carenza della necessaria motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., richiamato l'art. 1 Cost., degli artt. 4, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 1 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui non escludono il cumulo fra redditi di lavoro del minore e redditi dei genitori, in quanto nell'ordinanza di rimessione, manchevole di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, non risulta per nulla adempiuto l'obbligo di motivazione (di cui all'art. 23 della legge n. 87 del 1953) in punto di rilevanza. - O. nn. 202 e 203/82.
Norme impugnate
- art. 4, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
- art. 1, comma 2, legge 12 novembre 1976, n. 751
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, e altre disposizioni in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, nel procedimento tributario istituito su ricorso proposto da Pinausig Gianni, iscritta al n. 69 del registro ordinanze del 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 novembre 1977 la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e "richiamato l'art. 1 della stessa Costituzione", dell'art. 4, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, e altre disposizioni in materia tributaria), nella parte in cui non escludono il cumulo fra i redditi di lavoro del minore e i redditi del genitore.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza, della dedotta questione di legittimità costituzionale, né contiene il menomo riferimento alla concreta fattispecie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione;
che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 202 e n. 203 del 1982), dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, e altre disposizioni in materia tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 e richiamato l'art. 1 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 24 novembre 1977 (R.O. n. 69 del 1978) dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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