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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 112 del 1983

Decisione
decisa il 1983-04-19, depositata il 1983-04-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:112
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14628

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (giudizio per)
  • Ordinanza del giudice a quo
  • Mancata descrizione della fattispecie ed apodittica affermazione della rilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità
  • Fattispecie in materia di armi.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui equipara, "nei trattamenti normativi sostanziali e processuali", alle armi comuni da sparo gli altri oggetti ivi indicati, in quanto il giudice a quo si è limitato ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione omettendo ogni minimo cenno alla concreta fattispecie in esame. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., perché già dichiarata infondata con la sent. n. 108 del 1982.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Agrigento in data 27 gennaio 1982, 4 dicembre, 19 ottobre, 1 luglio 1981, 8 gennaio, 3 marzo, 19 aprile e 14 maggio 1982, rispettivamente iscritte ai nn. 565, 566, 599, 697, 698, 699, 700 e 701 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 338 e 344 del 1982. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Rilevato che il Tribunale di Agrigento, con le ordinanze in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa alla persona, e in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità dello stesso art. 2, terzo comma, nella parte in cui nei "trattamenti normativi sostanziali e processuali", diversi dalla misura della sanzione, equipara alle armi comuni da sparo "in senso proprio" gli altri oggetti indicati nella disposizione impugnata ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure sostanzialmente identiche;
punto 2
considerato che la questione di legittimità sollevata con riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. (sulla quale, peraltro, non incidono le modificazioni apportate all'art. 6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432) è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 21 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 232 e n. 238 del 22 dicembre 1982 e n. 58 del 16 marzo 1983 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte; che la questione di legittimità sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione senza il minimo cenno alla concreta fattispecie in esame, cosicché non risulta per quali ragioni ed in quali termini l'identità dei "trattamenti normativi sostanziali e processuali" tra le armi comuni da sparo e gli altri oggetti indicati nell'art. 2, terzo comma, legge n. 110 del 1975 possa avere incidenza nei giudizi a quibus, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; e che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanze n. 20, n. 21, n. 22, n. 23 e n. 24 del 1983), deve dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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