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Sez. 3, Sentenza n. 226 del 29/01/1971 (Rv. 349657 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - IN GENERE - COLPA PENALE E COLPA CIVILE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - DIFFERENZE - CONDUCENTE DI VEICOLI - OBBLIGO DELLA MASSIMA DILIGENZA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349657-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - IN GENERE - COLPA PENALE E COLPA CIVILE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - DIFFERENZE - CONDUCENTE DI VEICOLI - OBBLIGO DELLA MASSIMA DILIGENZA - SUSSISTENZA.*

La colpa penalmente rilevante non puo identificarsi con quella prevista dall'art 2054 cod civ. infatti, quest'ultima norma, ponendo a carico del conducente l'Onere della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, non si limita ad introdurre una deroga alle comuni regole probatorie della responsabilita civile, ma impone altresi al conducente di autoveicoli un comportamento particolarmente oculato e prudente, estendentesi fino agli estremi limiti possibili della diligenza. (V 1963'67, mass n 328947).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)