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Sez. 3, Sentenza n. 1380 del 11/04/1975 (Rv. 374924 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULLA COLPA - PER REATO DIPENDENTE DA SCONTRO DI VEICOLI - COLPA IN SEDE CIVILE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374924-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULLA COLPA - PER REATO DIPENDENTE DA SCONTRO DI VEICOLI - COLPA IN SEDE CIVILE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - COMPATIBILITA.*

La colpa penalmente rilevante non puo identificarsi con quella prevista dall'art 2054, primo comma, cod civ, il quale non si e limitato a introdurre una deroga alle comuni regole probatorie della responsabilita civile, ma ha imposto ai conducenti un comportamento particolarmente oculato e prudente, cosicche sussiste una differenza di intensita e di livello, per quanto tenue, fra il normale concetto di colpa penale o civile e la colpa considerata rilevante e sanzionata dalla disposizione citata. Ne deriva che l'assoluzione in giudizio penale dell'autore del fatto, per mancata o insufficiente prova dell'elemento della colpa, non comporta di necessita che in Sede civile la condotta dello stesso debba ritenersi esente da colpa e non possa quindi essere giudicata illecita. Ne consegue ulteriormente che l'affermazione di responsabilita del conducente di autoveicolo, compiuta in applicazione dell'art 2054, secondo comma, cod civ, implica il riconoscimento a suo carico della sussistenza della colpa innanzi precisata, e percio l'accertamento della natura illecita del suo comportamento. (V 2048/71, mass n 352704; 226/71, mass n 349657; (V 1429/70, mass n 347225).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)