Sez. 3, Sentenza n. 795 del 28/04/1967 (Rv. 326875 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
In tema di regolamento delle spese giudiziali, il ricorso per Cassazione e ammissibile solo se l'errore investe il contenuto della pronuncia e si risolva in vizio logico di motivazione o nella violazione di una norma giuridica, si da rendere necessario un riesame del punto controverso, mentre, ove consti in una mera svista o in un semplice lapsus, che determini la mancata o inesatta estrinsecazione del giudizio, effettivamente compiuto e desumibile dal contesto della stessa pronuncia, la parte interessata deve avvalersi della procedura per la correzione degli errori materiali (art 287 cod proc civ), salva l'impugnazione per revocazione ex art 395 e seguenti cod proc civ, ove neppure detta procedura sia esperibile. (nella specie, il ricorrente aveva censurato la sentenza del giudice di appello, denunciando la violazione dell'art 91 cod proc civ e lamentando che detto giudice avesse erroneamente liquidato solo una prima notula di spese, competenze ed onorari, e non anche una seconda notula, successiva ad un'ordinanza collegiale, da esso prodotta ed allegata alla prima. La Corte suprema ha dichiarato l'inammissibilita del motivo del ricorso). (Cfr 289'66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)