Sez. 3, Sentenza n. 3603 del 26/10/1968 (Rv. 336852 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
In tema di regolamento delle spese giudiziali, il ricorso per Cassazione e ammissibile solo se l'errore investe il contenuto della pronuncia e si risolva in vizio logico di motivazione o nella violazione di una norma giuridica, si da rendere necessario un riesame del punto controverso, mentre, ove consti in una mera svista o in un semplice lapsus, che determini la mancata o inesatta estrinsecazione del giudizio, effettivamente compiuto e desumibile dal contesto della stessa pronuncia, la parte interessata deve avvalersi della procedura per la correzione degli errori materiali (art. 287 cod.proc.civ.), salva l'impugnazione per revocazione ex art. 395 e segg. cod.proc. civ., ove neppure detta procedura sia esperibile. (nella specie, il ricorrente aveva censurato la sentenza del giudice di appello, denunciando la violazione dell'art. 91 cod.proc.civ. e lamentando che detto giudice avesse erroneamente liquidato solo una prima notula di spese, competenze ed onorari, e non anche una seconda notula, successiva ad un'ordinanza collegiale, da esso prodotta ed allegata alla prima. La Corte suprema ha dichiarato l'inammissibilita del motivo del ricorso). (Cfr.289-66). Conf. Alla sent. N. 795-67, massima n. 326875.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)