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Sez. L, Sentenza n. 5310 del 10/03/2006 (Rv. 587678 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Pensione di vecchiaia e di invalidità - Assegno di invalidità o pensione di inabilità - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587678-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

Nel sistema previdenziale le pensioni di vecchiaia e di anzianità (quest'ultima destinata a scomparire, almeno nella denominazione, per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici saranno liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, ex art. 1, comma 19, della legge n.335 del 1995) e l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità (legge n.222 del 1984) costituiscono prestazioni tra loro non cumulabili, in quanto tutte riconducibili alla tutela di una situazione di bisogno, effettiva o presunta, sancita dall'art. 38 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 19 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)