Sez. L, Sentenza n. 14918 del 05/06/2008 (Rv. 603641 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Obbligo di individuare nella propria organizzazione uno o più responsabili della sicurezza - Violazione - Conseguenze - Esonero da responsabilità del datore di lavoro per infortunio subito da personale comandato in periodo di ferie - Esclusione - Azione di regresso dell'istituto assicuratore - Possibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
La violazione dell'obbligo di individuare, nella propria organizzazione, uno o più responsabili della sicurezza, capaci di coprire tutto l'arco lavorativo annuale, anche nel periodo di ferie, durante il quale alcuni operai siano comandati a prestare lavoro, non esime il datore di lavoro (nella specie, un comune) dalla responsabilità civile ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, né alla conseguente azione di regresso dell'istituto assicuratore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)