diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13189 del 09/09/2003 (Rv. 566692 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Legge n. 626 del 1994 - Mancanza del responsabile per la sicurezza - Conseguenze - Responsabilità del direttore dell'impresa - Configurabilità - Contenuto.
Stato
decisa il 2003-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566692-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In mancanza di un responsabile della sicurezza, il direttore dell' impresa è il destinatario degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 3 del D.Lgs. n.626 del 1994 secondo la previsione dell'art. 2 del medesimo decreto e quindi può essere ritenuto responsabile - a prescindere dall'essere al contempo rappresentante legale della società, in caso di infortunio subito da uno degli operai sul luogo di lavoro, per aver omesso di predisporre sulla macchina specifici mezzi di protezione atti ad impedire anche involontari contatti con gli organi in movimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 19/09/1994 num. 626 art. 3, Legge 19/09/1994 num. 626 art. 2, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)