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Sez. 1, Sentenza n. 7784 del 12/07/1991 (Rv. 473111 - 01)

Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - Atti compiuti da persona naturalmente incapace - Contratti in genere | Annullabilità - Condizioni - Grave pregiudizio per l'incapace - Esistenza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473111-01

Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - Atti compiuti da persona naturalmente incapace - Contratti in genere

Ai fini dell'annullamento del contratto concluso dall'incapace, ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ., non è richiesta l'esistenza di un grave pregiudizio per l'incapace - a differenza di quanto stabilito dal primo comma del medesimo articolo in relazione agli atti unilaterali - rappresentando tale pregiudizio solo uno dei possibili elementi rivelatori del requisito della malafede dell'altro contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)