Sez. 2, Sentenza n. 5402 del 02/06/1998 (Rv. 516008 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - NATURALE | Malafede della controparte - Requisito essenziale - Nozione - Prova presuntiva - Ammissibilità - Pregiudizio patrimoniale - Indizio insufficiente - Ragioni.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - NATURALE
Il pregiudizio patrimoniale di una parte di un contratto non costituisce indizio sufficiente a provare la malafede della controparte - requisito essenziale per annullarlo - non essendo inequivocabilmente e indistintamente induttivo del turbamento e della menomazione della sfera volitiva o intellettiva dell'una e dell'intento dell'altra di giovarsene, potendo esser molteplici le ragioni che inducono un soggetto a disporre del suo patrimonio in modo svantaggioso, e pertanto la prova per presunzioni della consapevolezza di una parte, secondo l'ordinaria diligenza, dell'incapacità naturale dell'altra, se basata su presunzioni, necessita di una pluralità di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)