Sez. 3, Sentenza n. 1153 del 22/04/1970 (Rv. 346744 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - EMENDATIO LIBELLI - AMMISSIBILITA - MUTATIO LIBELLI - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - EMENDATIO LIBELLI - AMMISSIBILITA - MUTATIO LIBELLI - INAMMISSIBILITA.*
Il vigente sistema delle preclusioni trova applicazione anche nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio e posticipato ed eventuale e la veste sostanziale di attore, con i relativi oneri, spetta al creditore, convenuto in opposizione, mentre quella di convenuto, sempre dal punto di vista sostanziale, spetta al debitore opponente. Entrambe le parti possono avvalersi delle facolta di cui agli art 103 e 184 cod proc civ ed entro i limiti da tali norme stabiliti deve ritenersi rituale anche il mutamento della domanda rispetto a quella delineata e precisata nel ricorso per ingiunzione. Ne deriva che il creditore opposto ben puo con la comparsa di risposta modificare la causa petendi nei limiti di una emendatio libelli, ma non puo operare una mutatio libelli, salvo che l'altra parte non accetti il contraddittorio sulla domanda nuova. (V 87-70, massima n 344769 2761-69, massima n 342470).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)