Sez. 1, Sentenza n. 1986 del 08/07/1974 (Rv. 370229 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE DELLE PARTI - CREDITORE OPPOSTO - EMENDATIO LIBELLI - AMMISSIBILITA - MUTATIO LIBELLI - DOMANDA NUOVA CONTRO SOGGETTO DIVERSO DAL DESTINATARIO DELL'INGIUNZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE DELLE PARTI - CREDITORE OPPOSTO - EMENDATIO LIBELLI - AMMISSIBILITA - MUTATIO LIBELLI - DOMANDA NUOVA CONTRO SOGGETTO DIVERSO DAL DESTINATARIO DELL'INGIUNZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il vigente sistema delle preclusioni processuali e applicabile anche nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio e posticipato ed eventuale e la posizione sostanziale di attore compete, con i relativi oneri, al creditore convenuto in opposizione, mentre quella di convenuto spetta al debitore opponente. Entrambe le parti possono avvalersi della facolta di cui agli artt 183 e 184 cod proc civ, per cui il creditore ben puo modificare, in comparsa di risposta, la causa petendi nei limiti di un emendatio libelli, ma non puo ne operare una mutatio libelli, salvo che la controparte non accetti il contraddittorio sul punto, ne, proporre una nuova domanda nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario dell'ingiunzione. (nella specie, un avvocato, dopo aver richiesto ed ottenuto, nei confronti del liquidatore di una cessio bonorum decreto ingiuntivo per il compenso spettantegli per averlo difeso nella causa di risoluzione del contratto di cessione, aveva richiesto, nel giudizio di opposizione, il pagamento di un'ulteriore compenso per l'attivita difensiva svolta, nella stessa causa, in favore del comitato dei creditori. I giudici del merito avevano dichiarato inammissibile tale ulteriore richiesta, in quanto domanda nuova proposta, per di piu, contro un soggetto nei confronti del quale non era stato emesso il decreto ingiuntivo. La SC ha confermato questa pronunzia, enunziando il principio di cui in massima). (V 348'72, mass n 356223; 865'71, mass n 350742; (V 567'71, mass n 350276; 1570'70, mass n 346744; (V 2261'69, mass n 342470).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)