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Sez. L, Ordinanza n. 23318 del 15/08/2025 (Rv. 676158-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Destituzione ex art. 45 r.d. n. 148 del 1931 - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità - Presupposti - Mancata sorveglianza - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie. TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - In genere.
Stato
decisa il 2025-08-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676158-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La destituzione prevista, dall'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931, per il lavoratore dei servizi pubblici di trasporto che consapevolmente si appropri o contribuisca a che altri si approprino di beni aziendali, in quanto sanzione espulsiva senza preavviso, costituisce una forma di licenziamento per giusta causa ed è applicabile anche in caso di omessa vigilanza e denuncia, da parte del responsabile, circa gli ammanchi di denaro dovuti alla condotta fraudolenta di altri lavoratori, non richiedendo un concorso doloso nella commissione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'impugnativa della destituzione, avendo accertato che la lavoratrice aveva intenzionalmente avallato una prassi di omessa contabilizzazione di movimenti di denaro e di biglietti, rendendo così possibili, se non anche agevolando, azioni di appropriazione indebita).

Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 45, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)