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Sez. L - , Sentenza n. 29240 del 06/12/2017 (Rv. 646120 - 02)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI | Art. 45, n. 4 e 8, del r.d. n. 148 del 1931 - Destituzione - Presupposti - Condotta omissiva - Dolo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2017-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646120-02

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI

Nelle controversie relative a provvedimenti disciplinari a carico del personale di ruolo delle imprese esercenti pubblici trasporti in concessione, ai fini dell’adozione del provvedimento di destituzione, di cui all'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931, un comportamento doloso può scaturire da una condotta omissiva poiché anche l'intenzionale non attivarsi può essere preordinato al conseguimento di un illecito di cui si accetta la rappresentazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di appello, invitando a rivalutare la rilevanza disciplinare dell’addebito contestato in ordine all’omesso controllo su fatture inesistenti perché relative a lavori poi risultati non eseguiti).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 45, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)