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Sez. L, Sentenza n. 11488 del 21/10/1992 (Rv. 479072 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Trattamento economico di malattia - Sanzione della perdita per assenza alla visita di controllo - Limiti - Accertamento - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 1992-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479072-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

Ai fini dell'applicazione della sanzione della perdita del trattamento economico di malattia, prevista dall'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, l'assenza alla visita di controllo può essere giustificata, oltre che nel caso di forza maggiore, in ogni situazione che abbia reso indifferibile la presenza personale dell'assicurato, come nel caso di concomitanti visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alla fasce orarie di reperibilità. L'accertamento di tale indifferibilità è rimesso alla valutazione del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)