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Sez. L, Sentenza n. 5150 del 26/05/1999 (Rv. 526725 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Visita domiciliare di controllo - Obbligo di reperibilità nelle fasce orarie - Assenza del lavoratore assicurato - Giustificato motivo idoneo ad escludere la perdita della indennità - Nozione - Sindacabilità in cassazione della relativa valutazione in fatto del giudice di merito - Limiti - Fattispecie: lavoratore assente nell'ultimo giorno del periodo di malattia - Per sottoporsi a visita del medico curante in funzione dell'accertamento della idoneità alla ripresa del lavoro - Coincidenza dell'apertura dell'ambulatorio con le fasce orarie - Sussistenza del giustificato motivo secondo il giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526725-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che fosse incensurabile, perché sorretta da corretta motivazione la valutazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che fosse giustificata l'assenza alla visita fiscale di un lavoratore che aveva dato dimostrazione di essersi sottoposto a visita medica presso il proprio medico curante, al fine di verificare lo stato di salute e la possibilità di riprendere il lavoro senza pregiudizio, proprio nel pomeriggio dell'ultimo giorno e quindi in una situazione da rendere impossibile l'effettuazione di quella visita in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità, in ragione della coincidenza dell'apertura dell'ambulatorio del medico stesso).

Riferimenti normativi: Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)