Sez. 6, Sentenza n. 10119 del 08/10/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 209036 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE | Ritrattazione - Contestualità con la denuncia simulatoria - Necessità - Ragioni - Fattispecie: ritrattazione successiva alle indagini.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE
In tema di simulazione di reato la ritrattazione idonea a far venir meno l'offensività dell'azione è solo quella che interviene in un unico contesto (inteso in termini di continuità e di durata) con la denuncia simulatoria; cioè la resipiscenza realizzata in una sorta di "continuum" rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni e accertamenti preliminari; In tale ipotesi, invero, verrebbe meno il carattere lesivo della condotta simulatoria e si darebbe luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell'azione ex art. 49 cod. pen. (Fattispecie in tema di ritrattazione successiva a indagini compiute dalla polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367, Cod. Pen. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)