Sez. 6, Sentenza n. 5786 del 03/04/2000 Ud. (dep. 18/05/2000) Rv. 220575 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE | Ritrattazione - Condizioni - Contestualità con la denuncia - Necessità - Ritrattazione successiva all'inizio delle indagini - Configurabilità della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE
In tema di simulazione di reato, ai fini della rilevanza della ritrattazione, occorre che questa avvenga "continenter", e cioè subito dopo la falsa denuncia, dato che, se le indagini sono state già avviate, la resipiscenza del simulatore del reato interviene comunque tardivamente, in quanto il turbamento all'amministrazione della giustizia si è già realizzato. Tale comportamento può comunque integrare la circostanza attenuante del pentimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., che può riguardare anche le conseguenze penalistiche del reato, nel senso che il comportamento dell'agente, successivamente al fatto, può incidere in senso attenuativo sulla gravità della lesione del bene giuridico considerato dalla norma, che può essere più o meno accentuata in relazione alla dimensione, anche temporale, dell'attività di indagine conseguente alla falsa denuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Cod. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)