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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 943 del 1988

Decisione
decisa il 1988-07-08, depositata il 1988-07-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:943
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 12947

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Assicurazione malattie
  • Ingiustificata assenza del lavoratore alla visita medica di controllo
  • Razionalità della previsione della decadenza del trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni di durata della stessa
  • Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con riferimento ai medesimi profili. -d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5, quattordicesimo comma.
  • Cost., art. 13, comma primo; 32, comma primo, 38, comma secondo.
Leggi la massima
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE È manifestamente infondata, in quanto già dichiarata non fondata con sentenza n. 78 del 1988 - non rinvenendosi nella ordinanza di rimessione profili ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, e non potendosi ritenere tale il riferimento, quale parametro costituzionale di raffronto, all'art. 13 Cost., invero ininfluente, concernendo la tutela apprestata da detta norma le supreme guarentigie dell' habeas corpus e non anche tutte quelle limitazioni alle quali il cittadino può, in vario modo, essere sottoposto nello svolgimento della sua attività quotidiana - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone che, qualora il lavoratore risulti assente alla visita medica di controllo senza giustificato motivo, decada dal diritto a qualsiasi trattamento economico per il periodo di malattia sino a dieci giorni. - S.n. 78/1988.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 12948

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Assicurazione malattie
  • Ingiustificata assenza del lavoratore alla visita medica di controllo
  • Irrazionalità della previsione della perdita del trattamento economico di malattia nella misura del 50% per tutti i giorni di durata della malattia successivi al decimo, ove tale perdita non consegua alla irreperibilità del lavoratore ad una seconda visita medica
  • Manifesta inammissibilità della questione, attinente a norma già dichiarata costituzionalmente illegittima.
  • D.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5, quattordicesimo comma.
  • Cost., artt. 13, comma primo; 32, comma primo; 38, comma secondo.
Leggi la massima
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone - senza prevedere una seconda visita medica - che il trattamento economico di malattia, nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore alla visita medica di controllo, sia ridotto della metà per il periodo di assenza ulteriore rispetto ai primi dieci giorni, in quanto, in tale parte, la norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 78 del 1988. - S.n. 78/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Fumagalli Marina e la S.a.s. Garanzini e C. ed altra, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi al Pretore di Milano da Fumagalli Marina avverso la S.a.s. Garanzini e C. nonché l'I.N.P.S. per ottenere la corresponsione del trattamento economico relativo al periodo di malattia dall'1 all'11 aprile 1986, che era stato trattenuto dalla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, (essendo la ricorrente risultata assente dal proprio domicilio in occasione della visita di controllo effettuata dal sanitario della U.S.L.), il giudice adito ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale della citata norma per asserito contrasto con gli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.; che, in particolare, il giudice a quo ha rilevato che la norma censurata, disponendo che, qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decada dal diritto a qualsiasi trattamento economico per il periodo di malattia sino a dieci giorni e nella misura della metà per un ulteriore periodo, violerebbe il principio fondamentale della libertà personale del cittadino, il cui stato di malattia non sempre ne impone la permanenza in casa, nonché il diritto dell'individuo alla salute, che, in concreto, si estrinseca anche attraverso il compimento di attività - da esplicarsi fuori della propria abitazione - indispensabili alla guarigione; che, inoltre, ad avviso del giudice remittente, la circostanza che la sanzione della perdita del trattamento economico scatti a carico del lavoratore a prescindere dalla effettiva sussistenza o meno della malattia denunciata priverebbe della tutela previdenziale costituzionalmente garantita colui il quale, pur successivamente riconosciuto ammalato, non sia stato reperito presso il proprio domicilio in occasione della prima visita di controllo; che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la norma censurata, per la parte in cui stabilisce la perdita del trattamento economico di malattia nella misura della metà, relativamente al periodo successivo ai primi dieci giorni, senza prevedere una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 78 del 1988; che, pertanto, per questa parte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; che la stessa sentenza ha ritenuto, invece, legittima la norma nella parte in cui essa prevede la perdita dell'intero trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia; che, sotto tale ultimo profilo, non si rinvengono nell'ordinanza di rimessione elementi che inducano a discostarsi dalla citata decisione, atteso che il riferimento al parametro costituito dall'art. 13 Cost. - non esaminato dalla Corte con la sentenza richiamata - non risulta influente, in quanto concernente le supreme guarentigie dell'habeas corpus e non anche tutte quelle limitazioni alle quali il cittadino può, in vario modo, essere sottoposto nello svolgimento della sua attività quotidiana;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara: la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui prevede la perdita del diritto al trattamento economico di malattia nella misura della metà relativamente al periodo successivo ai primi dieci giorni; la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui prevede la perdita dell'intero trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia; questioni sollevate, in riferimento agli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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