Sez. 6, Sentenza n. 1402 del 20/04/1998 Cc. (dep. 01/06/1998) Rv. 210915 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Provvedimenti assunti dalla Corte di Cassazione - Correzione implicante modificazione essenziale o sostituzione del provvedimento - Inammissibilità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Pur in mancanza di una norma analoga a quella dell'art. 552 cod.proc.pen. del 1930, che espressamente prevedeva l'inoppugnabilità di ogni provvedimento della Corte di cassazione nella materia penale, deve ritenersi la non impugnabilità di tali provvedimenti anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale, in applicazione dei principi generali di tassatività delle impugnazioni e di irrevocabilità del giudicato. Inoltre, avverso detti provvedimenti non è neppure esperibile il procedimento di correzione degli errori materiali implicante una modificazione essenziale del provvedimento o la sua sostituzione. Tale disciplina non contrasta con l'art. 24 Cost., in quanto la norma costituzionale non impone la possibilità di far valere senza limiti di tempo, e pur dopo la formazione del giudicato, eventuali nullità anche se derivanti dalla violazione del diritto di difesa. (V. Corte cost. n. 136 del 1972; Corte cost., n. 21 del 1982).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 615 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 615 com. 1, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)