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Sez. 6, Sentenza n. 2676 del 24/09/1998 Cc. (dep. 09/10/1998) Rv. 211717 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Errori di fatto in cui sia incorso il giudice - Esperibilità della procedura di correzione di errori materiali - Esclusione - Ragione - Fattispecie: avviso al difensore.
Stato
decisa il 1998-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211717-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

In tema di correzione di errori materiali, il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione esclude, salva la possibilità di esperire i rimedi straordinari previsti dall'ordinamento, l'ulteriore esame di ogni questione di merito o di rito, e il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali al fine di emendare errori di fatto in cui sia incorso il giudice, non potendosi operare una sorta di equiparazione, mutuata dal codice di rito civile, tra tale istituto e quello, del tutto diverso quanto a presupposti ed effetti, della revocazione. (Fattispecie nella quale è stato escluso che potesse procedersi mediante la correzione di errore materiale a sanare una dedotta irregolarità della notificazione dell'avviso al difensore della fissazione dell'udienza per la trattazione di un ricorso per cassazione). Vedi Corte cost., sent. n. 119 del 18 aprile 1996.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)