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Sez. U, Sentenza n. 8802 del 03/04/2025 (Rv. 674168-01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE | Volo interno - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità dell’art. 49 (nullità di clausole di deroga sulla giurisdizione).
Stato
decisa il 2025-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674168-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE

La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - incluso l'art. 49, che prevede la nullità delle clausole contrattuali derogatorie delle relative disposizioni - non si applica ai voli interni agli Stati contraenti.

Legge 10/01/2004 num. 12 art. 1, Legge 10/01/2004 num. 12 art. 49, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)