Sez. U - , Ordinanza n. 3561 del 13/02/2020 (Rv. 656952 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Trasporto aereo internazionale - Azione risarcitoria per danno da soppressione del volo - Giurisdizione - Art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004), norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale. (Nella specie, in una controversia promossa da due passeggeri, domiciliati in Italia, nei confronti di una compagnia aerea irlandese, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, quale giudice del luogo di destinazione del viaggio e del luogo "ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto", coincidente, in caso di acquisto "on line" dei biglietti, con il domicilio degli acquirenti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 33, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 49, Legge 10/01/2004 num. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)