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Sez. 3, Sentenza n. 4473 del 21/08/1985 (Rv. 441935 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - RISARCIMENTO IN FAVORE DEL DANNEGGIATO DA PARTE DELLO ASSICURATORE DEL DANNO PER INVALIDITÀ TEMPORANEA E PER INVALIDITÀ PERMANENTE E PAGAMENTO DI PARI SOMMA ALL'INAIL AGENTE IN VIA DI SURROGATORIA IN FORZA DI GIUDICATO - AZIONE EX ART. 2041 COD. CIV. DA PARTE DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441935-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - RISARCIMENTO IN FAVORE DEL DANNEGGIATO DA PARTE DELLO ASSICURATORE DEL DANNO PER INVALIDITÀ TEMPORANEA E PER INVALIDITÀ PERMANENTE E PAGAMENTO DI PARI SOMMA ALL'INAIL AGENTE IN VIA DI SURROGATORIA IN FORZA DI GIUDICATO - AZIONE EX ART. 2041 COD. CIV. DA PARTE DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - INAMMISSIBILITÀ.*

La società assicuratrice per la responsabilità civile che, dopo avere, per conto del proprio assicurato, corrisposta al danneggiato il risarcimento determinato dal giudice in un importo comprensivo di quanto dovuto per Invalidità temporanea e per inabilità permanente, in esecuzione di un successivo giudicato, abbia corrisposto all'i.N.A.I.L., che agisca in surroga ex art. 1916 cod. civ., l'importo delle erogazioni - comprensive delle indennità per Invalidità temporanea e permanente fatte al lavoratore, non può esperire l'Azione ex art. 2041 cod. civ. per ripetere l'importo del risarcimento che il danneggiato ha doppiamente percepito a titolo d'Invalidità permanente e temporanea, conseguendo il relativo suo pregiudizio non da una inevitabile situazione di ingiustizia per la Mancanza di una causa di giustificazione dell'arricchimento del danneggiato bensì dal difetto di diligenza (del danneggiante e) della stessa società assicuratrice, per avere omesso l'opportuna attività difensiva, per limitare il risarcimento dovuto al danneggiato in relazione a quanto già percepito dall'i.N.A.I.L.. (V 2087/78, mass n 391459; (V 811/64, mass n 301151).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)