Sez. 3, Sentenza n. 2484 del 20/03/1997 (Rv. 503143 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Possibilità per l'impoverito di ridurre le conseguenze del fatto produttivo dell'impoverimento e dell'altrui arricchimento - Inerzia dell'impoverito - Effetti sul diritto all'indennizzo - Esclusione - Limiti - Regola ex art. 1227, comma secondo, cod. civ. - Inapplicabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE
In tema di ingiustificato arricchimento, una volta accertata l'unicità del fatto da cui derivano la locupletazione di un soggetto e la correlativa diminuzione patrimoniale di un altro, e l'assenza di una causa idonea a giustificarle, la semplice inerzia dell'impoverito, ancorché riconducibile a difetto di diligenza, nel ridurre la portata della subita diminuzione patrimoniale, ove ciò gli sia possibile - sempreché non costituisca espressione di un consenso, non necessariamente negoziale, allo spostamento patrimoniale privo di titolo specifico, così sottraendo quest'ultimo ad una valutazione di ingiustificatezza - non esonera l'arricchito dall'obbligo di indennizzare la controparte né diminuisce l'entità dell'indennizzo dovuto, non trovando applicazione in materia di arricchimento, per la diversità dei rispettivi presupposti, la norma dettata, in tema di risarcimento del danno, dall'art. 1227 cod. civ., che impone al danneggiato di attivarsi per evitare le conseguenze ulteriori del fatto dannoso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)