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Sez. L, Sentenza n. 6393 del 27/06/1998 (Rv. 516814 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Partito politico - Costituzione di una nuova formazione politica da parte di taluni membri nella permanenza del precedente partito - Esercizio del diritto di recesso ex art. 36 cod.civ. - Configurabilità - Successione della nuova alla vecchia formazione - Esclusione - Domanda giudiziale proposta nei confronti del precedente partito - Nascita del nuovo partito nell'intervallo fra il primo grado e l'appello - Integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del nuovo partito - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516814-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - COSTITUZIONE - IN GENERE

La costituzione di un nuovo partito politico da parte di taluni membri dell'originaria formazione, nella permanenza di quest'ultima, non impedita da una eventuale nuova denominazione, si configura giuridicamente come esercizio del diritto di recesso da un'associazione non riconosciuta, che, non comportando per il recedente alcun diritto alla liquidazione di quota, rende del tutto estranei a tale vicenda profili successori fra la vecchia e la nuova associazione. Ne consegue che, evocata la prima nel giudizio di primo grado, il contraddittorio in appello non deve essere integrato nei confronti della seconda, sorta nell'intervallo fra i due giudizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)