Sez. 3, Sentenza n. 5311 del 15/05/1995 (Rv. 492269 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Partecipazione di tutti i successori al giudizio - Necessità - Trasmissione, per testamento e alienazione, solo ad alcuni di essi del bene controverso - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE
Per il disposto dell'art. 110 cod. proc. civ. i successori a titolo universale della parte deceduta in corso del processo debbono tutti partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari di natura processuale, essendo irrilevante la trasmissione all'uno all'altro di essi per effetto di alienazione o di disposizione testamentaria della titolarità del bene cui attiene la controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)