Sez. 6, Sentenza n. 7623 del 05/05/1975 Ud. (dep. 12/07/1975) Rv. 130541 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - IRROGAZIONE IN MISURA MEDIA TRA MINIMO E MASSIMO EDITTALE - NECESSITA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - ESCLUSIONE.*
PENA - DETERMINAZIONE - IRROGAZIONE IN MISURA MEDIA TRA MINIMO E MASSIMO EDITTALE - NECESSITA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - ESCLUSIONE.*
L'adeguamento della pena nella sua concretezza costituisce piu il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica, onde l'Obbligo della motivazione deve ritenersi sufficientemente osservato allorquando il giudice nell'applicare una pena intermedia nell'ampia latitudine tra minimo e massimo edittale, dichiara di ritenere adeguata la misura della pena prescelta nel caso concreto, perche cio vale a far ritenere che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli elementi indicati nell'art 133 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)