Sez. 3, Sentenza n. 7217 del 27/06/1991 (Rv. 472857 - 01)
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - Avarie e perdite | Contratto di trasporto unico con subtrasporto - Regolarità dell'intero trasporto - Responsabilità da parte del primo vettore nei confronti del caricatore e primo mittente della merce - Sussistenza - Perdite ed avarie causate da fatto imputabile al subvettore - Inclusione.
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - Avarie e perdite
In tema di trasporto di cose, e con riguardo alla ipotesi di contratto di trasporto unico con subtrasporto, che si ha allorquando un primo vettore assume gli obblighi e la responsabilità dell'intero trasporto fino a destinazione delle merci e poi ne affida ad altro vettore l'esecuzione totale o parziale stipulando per suo conto e rischio un altro contratto di subtrasporto, il primo vettore risponde alla regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e primo mittente della merce, restando obbligato per i ritardi, perdite ed avarie causate sia da proprio fatto doloso o colposo sia da fatto imputabile al subvettore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)