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Sez. 1, Sentenza n. 4364 del 30/07/1982 (Rv. 422341 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI FONDO GRAVATO DA USUFRUTTO - OPPOSIZIONE ALLA STIMA DEL SOLO USUFRUTTUARIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL PROPRIETARIO.*
Stato
decisa il 1982-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422341-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI FONDO GRAVATO DA USUFRUTTO - OPPOSIZIONE ALLA STIMA DEL SOLO USUFRUTTUARIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL PROPRIETARIO.*

In ipotesi di espropriazione di fondo gravato da usufrutto, regolata, per la Determinazione della relativa indennità, dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, qualora solo l'usufruttuario abbia agito in giudizio di opposizione alla stima, e non anche il nudo proprietario, nei confronti di costui va ordinata l'integrazione del contraddittorio, sussistendo tra i suddetti litisconsorzio necessario ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 52 della citata legge n. 2359 del 1865 e 1000 cod. civ., atteso che la indennità espropriativa deve essere liquidata esclusivamente nei confronti del proprietario del fondo soggetto ad espropriazione, mentre il diritto di usufrutto, una volta emesso il provvedimento ablatorio, si trasferisce sull'indennità, con la necessità, ai fini della riscossione della somma rappresentativa della stessa, del concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1000, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)