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Sez. 2, Sentenza n. 1177 del 25/02/1986 (Rv. 444665 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ATTI DI DISPOSIZIONE DI TERRENI ASSEGNATI DA ENTI DI SVILUPPO FONDIARIO - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1950 E 4 DELLA LEGGE N. 379 DEL 1967 - DISTINZIONE - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444665-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ATTI DI DISPOSIZIONE DI TERRENI ASSEGNATI DA ENTI DI SVILUPPO FONDIARIO - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1950 E 4 DELLA LEGGE N. 379 DEL 1967 - DISTINZIONE - COMPATIBILITÀ.*

In tema di Atti di disposizione di terreni assegnati da parte di un ente di sviluppo fondiario, mentre l'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230 - a tenore del quale, fino al pagamento integrale del prezzo, è nullo di pieno diritto qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente ad oggetto il terreno assegnato - prevede il caso in cui il fondo non sia stato ancora riscattato, comminando per gli Atti di disposizione di esso, quale sanzione la nullità assoluta; l'art. 4 della legge 29 maggio 1967 n. 379 - non abrogando, ma concorrendo con la precedente normativa a disciplinare la materia - concerne i terreni per i quali sia avvenuto il riscatto anticipato e commina per gli Atti dispositivi non autorizzati, o comunque non consentiti prima di un determinato termine, la sanzione dell'annullabilità assoluta, suscettibile cioè di essere fatta valere da qualunque interessato. (V 2988/84, mass n 435030; (V 2157/84, mass n 434201; (V 5452/80, mass n 409321; (Conf 81/84, mass n 422341).*

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)