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Sez. 3, Sentenza n. 5228 del 07/04/1982 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153850 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - ZONE SISMICHE - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - ESCLUSIONI OGGETTIVE - PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - PERICOLO CONCRETO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153850-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - ZONE SISMICHE - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - ESCLUSIONI OGGETTIVE - PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - PERICOLO CONCRETO - NECESSITÀ.*

Ai fini della esclusione della amnistia, l'art. 2 d.P.R. 1978 n. 413 assegna valore dirimente non alla semplice infrazione di una norma posta a tutela dell'incolumità pubblica, in cui il costruttore abusivo sia incorso nella esecuzione dei lavori, ma alla effettiva e concreta lesione del bene tutelato con tale norma. (applicazione del principio in caso di violazione delle norme sulla vigilanza delle costruzioni in zona sismica). (Conf mass n 152394; (Conf mass n 149402; (contra mass n 147250; (contra mass n 143267; (Conf mass n 148379).*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)