Sez. 3, Sentenza n. 6012 del 08/04/1981 Ud. (dep. 16/06/1981) Rv. 149402 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ESEGUITA SENZA AUTORIZZAZIONE, MA IN CONFORMITÀ ALLE NORME ANTISISMICHE - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ESEGUITA SENZA AUTORIZZAZIONE, MA IN CONFORMITÀ ALLE NORME ANTISISMICHE - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Se la costruzione abusiva sia stata realizzata in una zona sismica, il solo fatto di costruire senza l'autorizzazione del genio civile non costituisce pericolo presunto, e non comporta lesione degli interessi pubblici protetti da norme poste a tutela della pubblica incolumità, sempre che la costruzione in concreto risulti eseguita secondo le norme tecniche della legge antisismica, essendo in tal caso irrilevante la mera omissione dell'atto formale di autorizzazione. (nella specie è stata ritenuta applicabile l'amnistia per la Mancanza di un pericolo concreto).*
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 2, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)