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Sez. 3, Sentenza n. 1135 del 10/02/1999 (Rv. 523113 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Applicabilità - Condizioni - Lesione subita dall'assicurato contro gli infortuni a causa del fatto illecito del terzo - Percezione dell'indennizzo versato dall'assicuratore - "Compensatio lucri cum damno" - Operatività sul "quantum" del risarcimento dovuto dal danneggiante - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523113-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, non opera allorché l'assicurato contro gli infortuni riceva dall'assicuratore il relativo indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, poiché, in tal caso, siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione (infortunio) perché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall'infortunato possa incidere sul "quantum " del risarcimento dovuto dal danneggiante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)