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Sez. 3, Sentenza n. 15822 del 28/07/2005 (Rv. 584363 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" | Operatività - Condizioni - Danno alla persona - Anticipato collocamento in pensione - Perdita del reddito da lavoro - Compensazione con il reddito da pensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584363-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO"

In tema di liquidazione del danno alla persona, qualora la vittima dell'illecito, a causa dell'invalidità dallo stesso derivata, abbia perduto in tutto o in parte il proprio reddito da lavoro e la prospettiva di futuri guadagni, ma abbia ugualmente lucrato vantaggi patrimoniali con altri mezzi o per effetto di un rapporto giuridico indipendente dal fatto illecito, tali vantaggi, in quanto meramente occasionati dal fatto illecito e dall'evento dannoso, e non causalmente ricollegabili ad esso, non riducono nè elidono il pregiudizio legato alla perdita del reddito da lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il lavoratore costretto al pensionamento anticipato a causa dell'invalidità provocata dall'altrui illecito extracontrattuale ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita dei proventi della sua attività lavorativa fino al compimento dell'età pensionabile, escludendo l'operatività della "compensatio lucri com damno" con il reddito derivante dalla pensione eventualmente percepita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)