Sez. L, Sentenza n. 6310 del 23/11/1982 (Rv. 423954 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - CONVERSIONE IN MOTIVO DI GRAVAME - CONSEGUENZE - DEDUZIONE DELL'OMISSIONE NEL RICORSO PER CASSAZIONE NON ECCEPITA NELL'ATTO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - CONVERSIONE IN MOTIVO DI GRAVAME - CONSEGUENZE - DEDUZIONE DELL'OMISSIONE NEL RICORSO PER CASSAZIONE NON ECCEPITA NELL'ATTO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata lettura del dispositivo in udienza, ai sensi degli artt. 429 e 437 cod. proc. civ., produce la nullità insanabile della sentenza per la Mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto a norma dell'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ.. tale nullità, convertendosi in motivo di gravame, deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole dell'appello e del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. civ.. in conseguenza non può essere dedotta quale motivo di ricorso quando non sia stata eccepita con l'atto di appello. (Conf 4693/82, mass n 422634; (Conf 6062/80, mass n 409840, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)