Sez. L, Sentenza n. 6062 del 12/11/1980 (Rv. 409840 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITA - DEDUZIONE IN APPELLO - FORME E LIMITI - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITA - DEDUZIONE IN APPELLO - FORME E LIMITI - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata lettura del dispositivo in udienza, ai sensi degli artt 429 e 437 cod proc civ, produce la nullita insanabile della sentenza per la Mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto a norma dell'art 156, comma secondo, cod proc civ. tale nullita, convertendosi in motivo di gravame, deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole dell'appello e del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 161, comma primo, cod proc civ. pertanto, ove tale vizio sia fatto valere in Sede di appello, il giudice del gravame, dichiarata la nullita della decisione, deve decidere nel merito, senza possibilita di rimettere la causa al primo giudice, prevista dall'art 354 cod proc civ solo se la nullita della sentenza dipenda dalla Mancanza di sottoscrizione dei giudici. (Conf 4359/79, mass n 400880, sulla prima parte; (Conf 1016/79, mass n 397210).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)