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Sez. 5, Ordinanza n. 13109 del 25/07/2012 (Rv. 623850 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Pagamento della intera imposta dovuta nelle more del giudizio di cassazione - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata.
Stato
decisa il 2012-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623850-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Il pagamento della intera imposta dovuta - anche quando avvenuto in base ad una nuova iscrizione a ruolo della medesima somma - determina, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere che, ove avvenuta nelle more della pendenza del giudizio di cassazione, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice di legittimità (in quanto direttamente incidente sulle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione) ed importa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)