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Sez. 5, Sentenza n. 16324 del 17/07/2014 (Rv. 631924 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cessazione della materia del contendere per estinzione dell'obbligazione tributaria - Conseguenza - Cassazione senza rinvio della sentenza di merito già emessa - Art. 310 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631924-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone l'estinzione dell'obbligazione tributaria. Ne consegue la rimozione della sentenza impugnata (nella specie, con cassazione senza rinvio), non potendo trovare applicazione la diversa regola di cui all'art. 310 cod. proc. civ., che comporterebbe il passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale né voluta dalle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)