Sez. 2, Sentenza n. 813 del 09/04/1960 (Rv. 882135 - 01)
CITAZIONE - NULLITÀ - ESTREMI - INCERTEZZA ASSOLUTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE. SERVITÙ PUBBLICHE - USO PUBBLICO - PARTICOLARE VANTAGGIO DEL SINGOLO - DETERMINAZIONE - SERVITÙ - ESCLUSIONE.
CITAZIONE - NULLITÀ - ESTREMI - INCERTEZZA ASSOLUTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE. SERVITÙ PUBBLICHE - USO PUBBLICO - PARTICOLARE VANTAGGIO DEL SINGOLO - DETERMINAZIONE - SERVITÙ - ESCLUSIONE.
Perché si abbia, nell'atto di citazione o di appello, omissione circa le indicazioni dei soggetti processuali, né necessario che manchi del tutto l'enunciazione dei requisiti diretti ad individuarli, mentre se tale enunciazione risulti fatta solo in parte, si ha una semplice incertezza, che il giudice è tenuto ad esaminare al fine di stabilire se essa abbia carattere assoluto, tale, cioè, da determinare la nullità dell'atto. L'Esercizio dell'uso pubblico (nella specie: passaggio pubblico) in cui si sostanzia un diritto reale sui generis, di indole essenzialmente pubblicistica, gravante su un fondo privato per un'utilità di interesse generale, non può creare una servitù di diritto privato a favore di altro fondo appartenente ad un singolo componente della collettività cui l'uso compete; tuttavia, ciò non esclude che il singolo possa trarre, dall'Esercizio dell'uso pubblico alcuni vantaggi pertinenti al suo particolare interesse, per il contenuto dello stesso, ancorché tali vantaggi possano essere di maggiore portata di quanto, nelle generalità dei casi, risulti a beneficio della collettività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)