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Sez. 2, Sentenza n. 2895 del 25/03/1987 (Rv. 452009 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - OMISSIONE DI INDICAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ASSOLUTA MANCANZA DI ENUNCIAZIONE DEI REQUISITI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI - INDICAZIONE PARZIALE - MERA INCERTEZZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452009-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - OMISSIONE DI INDICAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ASSOLUTA MANCANZA DI ENUNCIAZIONE DEI REQUISITI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI - INDICAZIONE PARZIALE - MERA INCERTEZZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

Agli effetti della nullità prevista dall'art. 164 cod. proc. civ., perché si abbia, nell'atto di citazione o di appello, l'omessa indicazione dei soggetti processuali, è necessario che manchi del tutto l'enunciazione dei requisiti diretti a individuarli, mentre se tale enunciazione risulti fatta solo parzialmente, si ha non già omissione ma semplice incertezza che il giudice dovrà esaminare caso per caso al fine di accertare se essa abbia carattere assoluto, cioè tale da determinare la nullità dell'atto. (V 5958/80, mass n 409745; (V 1468/79, mass n 397795; (V 2921/68, mass n 335678; (V 2520/62, mass n 253768; (V 813/60, mass n 882135).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)