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Sez. 4 - , Sentenza n. 36533 del 15/09/2021 Ud. (dep. 08/10/2021) Rv. 281978 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Appello – Inidoneità dei motivi a confutare la motivazione della sentenza di primo grado - Inammissibilità – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281978-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

Il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado. (In applicazione del principio la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)