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Sez. 5 - , Sentenza n. 11942 del 25/02/2020 Ud. (dep. 10/04/2020) Rv. 278859 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Appello – Inidoneità dei motivi a confutare la motivazione della sentenza di primo grado - Inammissibilità – Esclusione.
Stato
decisa il 2020-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278859-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

Il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)