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Sez. 3, Sentenza n. 6426 del 09/05/2001 (Rv. 546527 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurazione per la responsabilità civile - Diritto dell'assicurato - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2001-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546527-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

In tema di assicurazione della responsabilità civile il termine annuale di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo la lettera del terzo comma dell'art. 2952 cod. civ., dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro il medesimo e non, invece, dal giorno dell'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)